Dal 9 maggio 2012 i cittadini hanno la possibilità di presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B)
Contestualmente, è possibile chiedere la modifica dei dati della patente.
L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
L'ufficiale d’anagrafe dovrà rilasciare all’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
Gli accertamenti previsti per legge dovranno essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’ ari. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l’istituto del silenzio-assenso.