Punti di contatto diretto per il servizio
Email: e.stella@comune.casteldelpiano.gr.itTelefono: 0564965434
Email: s.lorenzoni@comune.casteldelpiano.gr.it
Telefono: 0564965470
Email: d.visconti@comune.casteldelpiano.gr.it
Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale
Prenotazione online
IMU:
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
TARI:
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
Dall’anno 2020 la legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa su rifiuti (TARI), che pertanto restano pienamente valide.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
IMU:
La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.
TARI:
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
Il servizio consiste nel dare supporto e assistenza in merito a:
- accertamenti IMU
- dichiarazioni TARI
- Volture, subentri e cessazioni
Per poter accedere al servizio il cittadino può prendere appuntamento on - line accedendo dalla Homepage del sito istituzionale alla sezione "Prenota appuntamento", cliccando sul servizio che si vuole prenotare, dopodiché cliccare su "Prenotazione online", scegliere il giorno in cui si desidera prendere appuntamento tra quelli disponibili, cliccare su "Prenota" in corrispondenza della fascia oraria che si vuole prenotare.
Dopodiché inserire tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione.
Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un'e-mail riepilogativa con tutti i dati dell'appuntamento e con un codice, tale codice servirà nel caso in cui il cittadino volesse annullare o modificare la prenotazione.
Accedi al software Calcola IMU per calcolare l'imposta dovuta ed effettuare la stampa del modello F24 per il versamento
IMU:
Nel caso in cui il cittadino volesse supporto per un accertamento IMU dovrà recarsi all'Ufficio Tributi con l'accertamento emesso dall'Ente
TARI:
Nel caso in cui il cittadino avesse la necessità di fare una voltura TARI può recarsi all'Ufficio Tributi oppure scaricare il modello da qui e consegnarlo all'Ufficio Protocollo
Il cittadino dal servizio ottiene assistenza e supporto per in merito a:
- accertamenti IMU
- dichiarazioni TARI
- Volture, subentri e cessazioni
IMU:
Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:
Acconto - 17 giugno 2024
Saldo - 16 dicembre 2024
La dichiarazione IMU per l'anno 2023 è da presentare entro il 30/06/2024
TARI:
Il pagamento deve essere fatto tramite F24 inviato al cittadino da parte dell'Ente entro le seguenti date:
2 rate di acconto: 1° rata entro il 31 maggio
2° rata entro il 31 agosto
rata di saldo: entro il 01 dicembre
I costi riguardo alla TARI e all'IMU sono determinati dalle tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale
Per avere informazioni in merito al servizio Tributi IMU - i cittadini possono contattare l'Ufficio Tributi telefonicamente al numero 0564965434 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore17:00 oppure tramite e-mail all'indirizzo e.stella@comune.casteldelpiano.gr.it
Per avere informazioni in merito al servizio Tributi TARI - i cittadini possono contattare l'Ufficio Tributi telefonicamente al numero 0564965470 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore17:00 oppure tramite e-mail all'indirizzo s.lorenzoni@comune.casteldelpiano.gr.it
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
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Esenzioni:
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali;
- abitazioni principali ad eccezione delle abitazione di lusso categoria A8 e A9;
- beni merce.
Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili:
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
TARI
I locali e le aree scoperte escluse dal tributo sono le seguenti:
a) le superfici ove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di Comune di Castel del Piano Pagina 5 seguito indicate: Attività % riduzione Autocarrozzerie – autofficine meccaniche – elettrauto – marmisti - laboratorivetri, specchi e infissi – verniciatura – distributori di carburante – fabbri – falegnami – gommisti 30 Lavanderie a secco, tipografie – laboratori fotografici – tintorie non industriali – eliografie – stamperie 20 Gabinetti dentistici – radiologici – laboratori odontotecnici – studi medici eveterinari 10 Per le attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia
b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l’area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le areeverdi destinate ad ornamento;
j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all’altezza di mt. 1,60 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l’esterno;
l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
m) unità ad uso abitativo (cat. Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati (devono essere presenti entrambe le condizioni);
n) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
o) fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
p) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Tali dichiarazioni hanno decorrenza dalla data di presentazione e non potranno in nessun caso avere effetto retroattivo;
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
Riduzioni e agevolazioni:
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei centri abitati di cui alla Tabella allegato A. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta/cassonetto non è superiore a 500 metri; tale parametro non si applica per gli agglomerati urbani, frazioni o altri raggruppamenti di immobili abitativi, ma solo ed esclusivamente a fabbricati isolati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.
4. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
5. Le cantine completamente interrate di pertinenza di utenze non domestiche si applica la tariffa più bassa prevista per tale tipologia di utenze.
6. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni.
7. Ai sensi dell’art. 1 c. 659 della L. 27/12/2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nell’ ipotesi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 5%. Nella presente riduzione sono ricomprese le pertinenze delle abitazioni censite alle Categorie catastali C2, C6 e C7. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che da diritto all’ applicazione della riduzione/agevolazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
8. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 della legge 27/12/2013, n.147, il Comune può, in sede di determinazione delle tariffe, deliberare riduzioni, sia nella parte fissa che in quella variabile , per i contribuenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici prodotti. La riduzione, in questo caso, è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni, della dichiarazione attestante l’acquisto e l’utilizzo dell’apposito contenitore. Si richiama per la decorrenza quanto previsto dall’art. 15 comma 13. L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni che danno diritto all’agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio domestico. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora in sede di controllo periodico, che dovrà essere richiesto con cadenza semestrale dal contribuente sia accertata l’insussistenza della pratica del compostaggio o non sia Comune di Castel del Piano Pagina 13 possibile ispezionare le compostiere il beneficio è revocato con effetto immediato. La riduzione di cui sopra cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. L’agevolazione sarà applicata per ogni anno solare salvo il venire meno dell’agevolazione per le cause sopra menzionate.
9. La Giunta Comunale può annualmente stabilire le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale:
a) riduzione fino ad un massimo del 60% della tassa per le abitazioni occupate da persone in condizioni di grave disagio sociale ed economico. Spetta alla giunta comunale stabilire, anche sulla base delle informazioni provenienti dai servizi sociali, la specifica disciplina per la concessione della riduzione di cui alla presente lettera sulla base dei seguenti criteri:
b) requisiti soggettivi per l’accesso al beneficio:
c) requisiti oggettivi: non possedere, in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;
d) eventuale differenziazione dell’ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;
e) individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni;
10. La Giunta Comunale può altresì prevedere in caso di gravi calamità naturali o sanitarie le seguenti riduzioni per:
a) fino ad un massimo dell’80% per nuclei familiari il cui reddito deriva esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d’autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un’interruzione degli incassi documentabile.
b) fino ad un massimo del 50% per attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d’autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un’interruzione degli incassi documentabile. Spetta alla giunta comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto, sulla base della presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.
11. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse in concomitanza degli eventi richiamati, su domanda dell’interessato, debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
12. Le agevolazioni di cui ai commi 8-9-10 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa, relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
13. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
14. Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura, qualora le casistiche considerate non corrispondano a riduzioni della quantità di rifiuto trattata dal servizio universale, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso.
Territorio del Comune di Castel del Piano
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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