Punti di contatto diretto per il servizio
Email: servizi.demografici@comune.casteldelpiano.gr.itTelefono: 0564965433
I cittadini che dimorano abitualmente nel Comune di Castel del Pian devono fare richiesta di residenza all'Ufficio Anagrafe del Comune
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Cittadini che devono inviare le seguenti tipologie di richieste:
I diretti interessati
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, vale a dire il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale.
Tutti coloro che intendono chiedere la residenza da altro Comune o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento e fornire documenti/informazioni relative all'individuazione dell'alloggio e al titolo di occupazione dello stesso (es: contratto di proprietà o locazione, dati catastali dell'immobile etc.),
I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale reperibile dal sito web www.comune.casteldelpiano.gr.it
I cittadini appartenenti all'Unione Europea devono allegare obbligatoriamente anche i documenti descritti nell'Allegato B della modulistica ministeriale reperibile dal sito web www.comune.casteldelpiano.gr.it
Per poter accedere al servizio il cittadino può prendere appuntamento on - line accedendo dalla Homepage del sito istituzionale alla sezione "Prenota appuntamento", cliccando sul servizio che si vuole prenotare, dopodiché cliccare su "Prenotazione online", scegliere il giorno in cui si desidera prendere appuntamento tra quelli disponibili, cliccare su "Prenota" in corrispondenza della fascia oraria che si vuole prenotare.
Dopodiché inserire tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione.
Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un'e-mail riepilogativa con tutti i dati dell'appuntamento e con un codice, tale codice servirà nel caso in cui il cittadino volesse annullare o modificare la prenotazione.
Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:
Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
Le domande possono essere presentate agli sportelli dell’Anagrafe.Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:
L'iscrizione nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune
Nessuno
Per avere informazioni in merito al servizio i cittadini possono contattare l'Ufficio Servizi Demografici telefonicamente al numero 0564965433 dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 oppure tramite e-mail all'indirizzo servizi.demografici@comune.casteldelpiano.gr.it
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Prenota appuntamentoIl principale assunto fondamentale di cui è necessario tener conto è che la residenza anagrafica del minore non è una scelta discrezionale di chi esercita la responsabilità o la tutela, neppure dei servizi sociali.
Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, chiaramente indicato all’art. 4 della Legge 1228/1954, è la regolare tenuta dell’anagrafe, e ciò vale per tutti i cittadini, minori inclusi.
Ecco perché, a maggior ragione relativamente ai minori, al fine di registrare in modo corretto la residenza nel luogo di dimora abituale – anche quando è particolarmente complicato individuarlo –, i titolari della responsabilità genitoriale hanno, prima di tutto, il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche dei minori. Le quali, per la loro stessa natura, non sono mere istanze di “volontà” (concetto che si presta, inevitabilmente, alla lotta tra due volontà contrapposte), ma sono appunto dichiarazioni di verità fattuale, la cui mancata corrispondenza alla realtà fa scattare le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Come stabilito dall'ISTAT (che ricordiamo ha compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti degli uffici anagrafe) nella circolare Metodi e Norme serie B n. 29/1992, in commento al Regolamento anagrafico, la disposizione per cui "ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche" (art. 6 del d.P.R. n.223/0198)” deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Cioè ogni persona titolare della responsabilità genitoriale può e anzi deve esercitarla quando il minore ha trasferito la propria dimora abituale.
A rimarcare come la dichiarazione anagrafica sia una dichiarazione di uno stato di fatto che può anche prescindere dall'intervento nel procedimento dei genitori del minore, prosegue ISTAT: “al riguardo giova, comunque, far presente che il contenuto dell’art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l’iscrizione delle persone nell’anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela".
Questo è il punto di partenza fondamentale: la finalità dell’anagrafe è soltanto quella di registrare correttamente la residenza del minore, pertanto la dichiarazione può tranquillamente essere resa da uno solo dei genitori o, arriva a stabilire ISTAT, anche da terzi presso cui il minore sia affidato a qualsiasi titolo, essendo tale dichiarazione finalizzata alla regolarizzazione della posizione anagrafica del minore.
Chiaramente, nel caso di intervento dei servizi sociali e minori oggetto di percorsi di protezione o di affidamento, molto spesso il procedimento sarà avviato d'ufficio, sulla base dei riscontri forniti dagli uffici.
Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è comunque consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato).
Come visto in precedenza, l'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'uffciale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunquie obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 dellla L. n.241/1990.
A seguito dell'entrata a regime di ANPR, il Ministero dell'Interno alla pagina https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/documentazione-tecnica/ del sito di ANPR, ha pubblicato le istruzioni operative per la registrazione in ANPR dei minori adottati o affidati.
Tali istruzioni hanno lo scopo principale di evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l'adozione quelle modificate a seguito della sentenza di adozione.
Il Ministero ha ritenuto necessario indicare opportune modalità operative specificamente “per evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l’adozione a quelle modificate a seguito di sentenza di adozione”, differenziandole tra affidamento preadottivo e adozione.
Per quanto attiene all’affidamento, durante il quale il minore conserva le generalità attribuitegli alla nascita, ha ritenuto di proporre due possibili alternative:
Si ritiene che l’adozione di tali situazioni debba essere valutata in collaborazione con la famiglia di affidamento, in quanto l’indirizzo di iscrizione del minore può avere, come noto, dirette conseguenze su altri procedimenti amministrativi, quali il calcolo dell’ISEE.
Preso atto che la prima soluzione, ovvero quella di lasciare inalterata la posizione anagrafica del minore non comporta problema alcuno per l’Ufficio Anagrafe in assenza di una segnalazione che indichi una diversa dimora abituale, è opportuno che si proceda alla variazione di residenza del minore principalmente su richiesta di parte, principalmente della famiglia affidataria, che potrà richiedere l’iscrizione:
Nel caso in cui sia stato emanato il decreto di adozione, il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti dei quali assume il cognome, e dalle conseguenti variazioni anagrafiche non si dovranno ricavare le motivazioni della variazione e i dati anagrafici del minore prima dell’adozione.
Effettuata l’iscrizione, potrà essere richiesta l’emissione del nuovo codice fiscale, qualora non sia stato ancora assegnato.
L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano pertanto da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, mentre sono pienamente ricevibili e vanno certamente operate le mutazioni di residenza, cioè i semplici trasferimenti da un luogo di dimora abituale all’altro, anche in diversi Comuni.
La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente.
Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione azione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.
A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.
Territorio del Comune di Castel del Piano
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